Ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali per il consolidamento delle fondazioni a tutto il 2026: pari al 50% per prime case e al 36% per le altre
Con piacere comunichiamo che la Legge Di Bilancio 2026 Legge 199/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed in vigore a partire dal 1 gennaio 2026, proroga per tutto l’anno, fino al 31 dicembre 2026 l’agevolazione fiscale relativa al BONUS RISTRUTTURAZIONI per tutte le opere di consolidamento fondazioni che SYStab propone.
Purtroppo come l’anno scorso la Finanziaria 2026 pone le seguenti condizioni:
- dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, il Bonus Ristrutturazione prevede una detrazione del 50% solo per il 2026 e solo per gli interventi sulle abitazioni principali (prime case (titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale)
- dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, Bonus Ristrutturazione : per le seconde e terze case spetta una detrazione dall’imposta lorda pari solo al 36%
Come sempre, in entrambi i casi, il bonus è ‘spalmabile’ su 10 anni e con un massimale di spesa di 96.000,00 euro (quindi importo massimo detrazione 48 mila euro per unità abitativa).
Su tutti i lavori di ristrutturazione edilizia in manutenzione straordinaria, quindi la detrazione fiscale è pari al 50% per le prime case e 36% per seconde e successive proprietà, questo fino al 31 dicembre 2026.
Quindi un motivo in più per investire sulla sicurezza della propria casa consolidandone le fondazioni con SYStab!
Chi può sfruttare il Bonus Ristrutturazione 2026?
Il Bonus Ristrutturazione 2026 può essere sfruttato da tutti i contribuenti, residenti o non, nel nostro Paese.
Il bonus in esame può essere richiesto dai proprietari o dai titolari di diritti reali sulle case per le quali si effettuano i consolidamenti, ma si estendono anche a chi detiene diritti reali o personali sugli immobili interessati dai lavori e ne pagano direttamente le spese. Questi includono:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di diritti di godimento (ad esempio usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari o comodatari;
- imprenditori individuali (per immobili non classificati come beni strumentali );
- soci di cooperative (divise e indivise);
- soggetti definiti nell’articolo 5 del Tuir che generano reddito in forma associata. Questi possono essere società semplici, in nome collettivo, oltre alle imprese familiari. L’accesso alle agevolazioni segue le stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
La detrazione è concessa anche a chi, pur sostenendo le spese e risultando beneficiario di bonifici e fatture, rientra in una delle seguenti casistiche:
- familiare convivente del possessore o detentore della casa oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- componente dell’unione civile;
- coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile di civile abitazione, oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.
