Detrazioni fiscali per interventi di consolidamento e cessione del credito

E’ vero che ci sono detrazioni fino all’85% per interventi di consolidamento?

E’ vero che si può avere uno sconto direttamente in fattura cedendo il credito della detrazione direttamente all’impresa che esegue il lavoro?

Sì è vero anche se purtroppo non è così semplice. Le agevolazioni si riferiscono agli interventi legati al cosiddetto Sismabonus.

Il Sismabonus è un’agevolazione fiscale che consente a privati di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una parte delle spese sostenute, da gennaio 2017 a fine 2021, per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva situati nelle zone ad alta pericolosità sismica. Per usufruirne le opere suddette devono consentire un  miglioramento della classe sismica dell’edificio consolidato.

La misura della detrazione è definita da una percentuale che varia dal 50% all’85%, su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e va ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Questo comporta che per averne diritto non bastano interventi di consolidamento delle fondazioni ma sono essenziali anche interventi sulla struttura in elevazione.

Il Decreto Crescita recensitissimo ha inoltre introdotto la possibilità di avere uno sconto immediato in fattura cedendo la detrazione all’impresa esecutrice. Purtroppo il meccanismo non è molto chiaro e soprattutto non appare allo stato attuale sostenibile dalle Imprese.

Si tratta comunque di una possibilità che in alcuni casi può essere ben sfruttata ed è valida anche per le parti comuni dei condomini per i quali la cessione del credito vale anche per  gli interventi che ricadono nel Bonus ristrutturazioni e quindi più facilmente ottenibile.

Ci auguriamo che l’evoluzione di questo decreto porti ad un’attuazione più semplice e vantaggiosa a favore delle detrazioni fiscali e possa quindi essere una leva per favorire gli interventi di messa in sicurezza delle nostre case!

Nel link sotto riportato potete approfondire l’argomento dalla fonte più autorevole!

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