Lo SBLOCCA CANTIERI 2019 E’ DIVENTATO LEGGE

Il DDL Sblocca Cantieri è entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2019.

Esso contiene una serie di nuove norme atte a ridurre regolamenti e controlli nell’ambito della gestione degli appalti pubblici. Inoltre l’obiettivo è quello in generale di semplificare l’attività edile in genere, con particolare attenzione alle costruzioni sismiche.

La legge ora in vigore ribadisce la stragrande maggioranza delle modifiche al Codice dei Contratti introdotte dal Decreto Legge n. 32/2019 anche se vi sono alcune importanti novità.

Cosa cambia con lo Sblocca Cantieri 2019

In particolare vengono nuovamente modificate le modalità di affidamento degli appalti sotto soglia. Viene infatti dato più spazio all’affidamento diretto.

Fino ai 40.000,00 euro, non cambia nulla. L’importante novità riguarda però la possibilità del ricorso all’affidamento diretto per approvvigionamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori.

In particolare:

  • limite del 40% al subappalto: confermato il tetto del 40% (limite massimo) fino a tutto il 2020 . Per ogni gara, sarà la Stazione Appaltante ad indicare nel bando la quota di lavoro o servizi subappaltabili;
  • procedura negoziata fino ad un milione di euro:
    1) nelle gare di importo compreso tra 40 mila euro e 150 mila euro per i lavori, o fino alle soglie comunitarie (221 mila euro) per i servizi e le forniture si procederà con affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici per i lavori e di almeno 5 operatori per i servizi e le forniture;
    2) nelle gare di importo compreso tra 150 mila euro e 350 mila euro si procederà con procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici.
    3) per gli affidamenti di importo compreso tra 350 mila euro e 1 milione di euro, si utilizzerà la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici;
    4) per importi superiori a 1 milione di euro per i lavori, o alle soglie comunitarie per i servizi e le forniture, si dovrà ricorrere alle procedure ordinarie.
  • criteri di aggiudicazione: sparisce l’obbligo di affidare i lavori di importo fino a 5,5 milioni di euro secondo il criterio del massimo ribasso. La Stazione Appaltante potrà scegliere in autonomia.

Molte altre sono le novità quindi Scarica il testo integrale della Gazzetta Ufficiale